
Con la sentenza n. 6539 pubblicata il 18 agosto 2926 la VII Sezione del Consiglio di Stato chiarisce la portata della proroga al 30 settembre 2027: non è un termine che consente ai Comuni di rinviare liberamente le procedure.
Il 30 giugno 2027 rappresenta il termine ultimo previsto, in sede di prima applicazione, per il loro avvio.
Ma la regola indicata dal Consiglio di Stato è ancora più rigorosa: le gare devono essere avviate senza indugi.
Tale provvedimento è destinato ad assumere particolare rilievo nel percorso che dovrà condurre all'affidamento mediante procedure competitive delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: infatti sebbene la decisione intervenga sul contenzioso relativo alle concessioni del Comune di Zoagli (ancora la Liguria !), contiene alcuni passaggi che vanno ben oltre la singola vicenda processuale.
Uno, in particolare, merita attenzione e riguarda i tempi entro i quali i Comuni devono avviare le gare.
Il 30 settembre 2027 non è una data dalla quale partire, ma il limite massimo del sistema
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.
Il Consiglio di Stato prende espressamente in considerazione la disciplina che prevede l'efficacia dei titoli sino al 30 settembre 2027, chiarendo però quale funzione debba essere attribuita a questa data.
Secondo il Collegio, il 30 settembre 2027 costituisce «solo ed esclusivamente» il limite massimo di estensione delle concessioni in essere.
Ne deriva una conseguenza fondamentale: se un'Amministrazione conclude prima la procedura competitiva e il nuovo concessionario è nelle condizioni di subentrare, il rapporto precedente può cessare anche prima del 30 settembre 2027.
La proroga, quindi, non costituisce un diritto del concessionario a mantenere necessariamente il titolo fino a quella data.
È una proroga tecnica, funzionale all'ordinato svolgimento delle procedure competitive.
Le gare devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2027
È probabilmente questo il passaggio della sentenza che avrà le conseguenze operative più rilevanti per i Comuni che non hanno ancora avviato le procedure.
Il Consiglio di Stato richiama espressamente l'art. 4, comma 3, della legge n. 118/2022: tale disposizione stabilisce, in via generale, che l'Amministrazione «avvia la procedura di affidamento [...] almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio».
Ma per la fase di prima applicazione il legislatore ha introdotto anche un termine specifico.
Con riferimento ai titoli interessati dalla disciplina transitoria, infatti, l'ente concedente: «avvia la procedura di affidamento [...] in ogni caso entro il 30 giugno 2027».
Il dato è particolarmente importante.
Il legislatore non ha lasciato alle Amministrazioni la possibilità di collocare liberamente l'avvio delle procedure in un momento qualsiasi antecedente al 30 settembre 2027.
Esiste un termine specificamente riferito all'avvio delle gare: e quel termine, in sede di prima applicazione, è fissato al più tardi al 30 giugno 2027.
Ma il Consiglio di Stato dice qualcosa di ancora più importante: il 30 giugno è un termine massimo, non una data alla quale attendere
Limitarsi ad affermare che le gare devono partire entro il 30 giugno 2027 rischierebbe, tuttavia, di non cogliere completamente la portata della pronuncia.
Il Consiglio di Stato compie infatti un ulteriore passaggio: il termine previsto dalla legge non viene qualificato come un termine destinato a consentire all'Amministrazione di attendere.
Al contrario, viene ricondotto ad una funzione acceleratoria.
La sentenza afferma che la disciplina deve essere interpretata alla luce dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della necessità di garantire certezza ai tempi dell'azione pubblica.
La conclusione del Collegio è particolarmente netta: la regola cui i Comuni devono ispirare la propria azione è quella di esperire senza indugi le procedure di gara e concluderle il prima possibile; l'utilizzo dei termini massimi costituisce invece l'eccezione.
Questa affermazione modifica sensibilmente la prospettiva dalla quale deve essere letto il calendario delle gare.
Quindi 30 giugno 2027 non significa: i Comuni possono tranquillamente aspettare fino a quella data.
Significa esattamente il contrario: entro quella data il procedimento deve comunque essere stato avviato, ma l'Amministrazione è chiamata ad attivarsi prima, quando non esistano ragioni che giustifichino l'attesa.
Attendere senza motivo diventa una scelta amministrativamente sempre più difficile da sostenere
La conseguenza pratica è evidente: dopo questa sentenza diventa assai difficile sostenere che un Comune possa semplicemente decidere di non fare nulla sino alla primavera o all'estate del 2027 facendo affidamento sulla proroga legislativa.
Il Consiglio di Stato afferma che, per potersi legittimamente giovare della proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la legge n. 118/2022, le Amministrazioni devono avere già indetto le procedure oppure aver deliberato di indirle in tempi brevissimi, adottando gli atti necessari e «avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi».
La proroga, dunque, non può trasformarsi in una giustificazione dell'inerzia amministrativa.
E la sentenza ricorda espressamente anche la possibilità per gli interessati di utilizzare gli ordinari strumenti di tutela contro l'eventuale inerzia dell'Amministrazione.
Il messaggio rivolto agli enti concedenti appare quindi piuttosto chiaro: le gare devono essere programmate e avviate; il 30 giugno 2027 rappresenta il limite ultimo previsto dalla disciplina di prima applicazione, non una sorta di “zona franca” entro la quale qualsiasi inerzia sarebbe automaticamente legittima.
Il 30 settembre 2027 è invece il termine massimo per completare la transizione
La distinzione tra le due date deve essere mantenuta molto chiara:
- 30 giugno 2027: termine entro il quale, in sede di prima applicazione, deve comunque essere avviata la procedura.
- 30 settembre 2027: limite massimo ordinario di efficacia della disciplina transitoria delle concessioni.
Soltanto in presenza delle specifiche ragioni oggettive previste dalla legge – ad esempio un contenzioso pendente oppure difficoltà oggettive connesse all'espletamento della procedura – l'autorità competente può, con provvedimento motivato, differire ulteriormente il termine per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31 marzo 2028.
Anche quest'ultima possibilità, pertanto, non rappresenta una proroga liberamente utilizzabile dall'Amministrazione: occorrono ragioni oggettive e un provvedimento motivato.
Una sentenza che ridimensiona definitivamente l'idea della “proroga al 2027”
Il dato politico-amministrativo della decisione è altrettanto importante.
Continuare a parlare genericamente di “proroga delle concessioni balneari fino al 2027” rischia ormai di essere fuorviante.
Il Consiglio di Stato interpreta la disciplina come un meccanismo tecnico destinato esclusivamente a consentire la transizione dal vecchio sistema al nuovo regime concorrenziale.
La proroga è quindi strettamente collegata alla gara e, soprattutto, non serve a rinviarla, ma serve a consentirne l'ordinato svolgimento.
Per questa ragione, quando la procedura viene conclusa prima, anche il rapporto precedente può terminare anticipatamente.
Ricapitolando
La sentenza n. 6539/2026 consegna agli operatori e soprattutto alle Amministrazioni un'indicazione che appare difficilmente equivocabile.
Il 30 settembre 2027 non è la data entro la quale decidere se iniziare le gare: è il limite massimo ordinario della fase transitoria.
Per l'avvio delle procedure la legge individua invece, in sede di prima applicazione, un termine diverso: 30 giugno 2027.
E anche questa data rappresenta un termine massimo.
La regola, secondo il Consiglio di Stato, è un'altra: procedere senza indugi e concludere le gare il prima possibile.
Ciò significa che l'inerzia sino al 2027 non trova nella proroga una copertura generalizzata e che eventuali scelte amministrative di attendere dovranno confrontarsi con il principio acceleratorio affermato dalla sentenza.
Per gli enti locali che non hanno ancora avviato la programmazione delle procedure il tempo, dunque, non è indefinito.
