In attesa dei criteri di calcolo degli indennizzi che dovranno essere emanati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di disciplinare le gestione dei beni demaniali le cui concessioni, per effetto dei pregressi provvedimenti amministrativi emanati nella vigenza delle norme antecedenti al D. L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella L. 14 novembre 2024, n. 166, sono venute a scadere al 31 dicembre 2024. Il testo normativo dispone infatti che al solo fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali, quelle in essere continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Non si tratta quindi di una proroga sic et simpliciter delle concessioni esistenti ma di un tempo ragionevole concesso alle amministrazioni che devono attivare le procedure di assegnazione: tanto è vero che laddove le amministrazioni non si attivino, l'avvio delle procedure può essere richiesto "su istanza di parte". Nonostante il chiaro dettato normativo alcune amministrazioni hanno ritenuto di adottare un provvedimento di proroga delle concessioni in essere sul rilievo che "la scadenza delle concessioni così come disposta dagli atti e provvedimenti di questo ente è ormai imminente e, in assenza del differimento dei termini, sussisterebbe il conseguenziale obbligo dell’Amministrazione concedente di avviare le procedure necessarie alla riconsegna dei beni demaniali marittimi". Come a dire: intanto proroghiamo le concessioni ben sapendo che le procedure di riassegnazione non potranno partire nell'immediato, anche se qualsivoglia interessato ce lo venga a chiedere. Questa delibera é il tentativo mal riuscito di conciliare le recenti indicazioni normative nazionali ed europee con le specificità locali, in nome di una transizione - apparentemente - ordinata verso un nuovo sistema di gestione delle concessioni. Non è questo l'atteggiamento giusto per evitare nuovi contenziosi... leggi qui la delibera di giunta del Comune di Pietrasanta:
Ad avviso di chi scrive alcun provvedimento amministrativo dovrebbe essere emanato atteso che il citato decreto legge già autorizza i concessionari a permanere nelle concessioni fintanto che non vengano attivate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni.
Tale affermazione contenuta nella delibera di giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 30 dicembre 2024 sembra non tenere in alcun conto le citate disposizioni normative che fino alla data del 30 settembre 2027 ritengono legittima l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente (art. 3 comma 3bis d. lgs.118/2022) e addirittura lo autorizzano a mantenere installati i manufatti sull'area demaniale anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative.
Non si comprende, quindi, perchè l'amministrazione abbia ritenuto di adottare siffatto provvedimento censurabile sotto diversi aspetti.
Infatti l'Ente - probabilmente ben consapevole delle criticità dell'atto adottato - ha dovuto, comunque, prevedere e disciplinare l'ipotesi in cui lo stesso venga in qualche modo revocato, annullato o modificato anche a seguito di emanazione di nuove norme nazionali e sovranazionali disponendo che, in tale evenienza, non è riconosciuto ai concessionari alcun diritto risarcitorio nel caso di revoca degli atti.
Altra contraddizione è data dal fatto che con la citata delibera si è dato corso alle procedure pubbliche di riassegnazione delle concessioni evidenziando, però, che mancano ancora i criteri per il calcolo degli indennizzi dovuti ai concessionari uscenti, come previsto dalla legge; vi sono numerosi contenziosi legati alle concessioni e non è stato approvato il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (P.U.A.).
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