Con una serie di ordinanze cautelari emesse il 13 marzo 2025 il TAR Lazio, sezione quinta ter, ha accolto le domande presentate da diversi operatori del settore balneare, sospendendo l’efficacia della gara indetta da Roma Capitale con avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime sul litorale cittadino. La gara in questione, oggetto di ampio dibattito pubblico e di un recente approfondimento su questo stesso blog - nel quale avevamo manifestato le nostre perplessità sulla legittimità delle scelte operate dall'amministrazione capitolina: https://www.concessionispiaggia.it/blog/concessioni-demaniali-marittime-a-roma-a-gara-le-concessioni-di-ostia -, prevedeva affidamenti di breve durata (una stagione o un anno), con possibilità di rinnovo fino a tre anni, e l’introduzione di una “royalty” calcolata sul fatturato, in aggiunta al canone demaniale. Il TAR ha ritenuto che siffatta procedura selettiva sia disancorata dal nuovo quadro normativo introdotto dall’art. 4 della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, conv. con l. n. 166/2024. Secondo tale disciplina, i titolari delle concessioni marittime devono essere selezionati attraverso procedure che garantiscano durata minima di cinque anni e criteri tali da consentire l’ammortamento degli investimenti programmati. La gara “ponte” indetta dal Comune, invece, derogherebbe illegittimamente a tali presupposti fondamentali, risultando in contrasto con i “principi di libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento”. In particolare, il TAR ha ritenuto illegittima la previsione della “royalty” aggiuntiva non fondata su norme primarie di provvista e ha censurato la durata troppo breve delle concessioni, rispetto ai parametri fissati dalla legge. Insomma sembrava che la malcelata strategia di Roma Capitale di attivare procedure non corrette per poi vedersele impugnare e mantenere, così, lo status quo fino al 2027 avesse colto nel segno. Ed invece il Consiglio di Stato in sede di appello ha rigettato la sospensiva, ritenendo che le previsioni dell’avviso pubblico non presentassero carattere escludente né ostassero alla partecipazione degli operatori economici interessati. Inoltre, tali previsioni sono state giudicate conformi alle esigenze di competitività richieste dalla disciplina delle concessioni demaniali marittime, anche alla luce delle recenti modifiche normative sopra richiamate. L’interesse pubblico alla rapida definizione della procedura, in vista dell’imminente stagione balneare, è stato ritenuto, quindi, prevalente rispetto alle perplessità a nostro avviso correttamente manifestate dal TAR Lazio. La decisione del Consiglio di Stato si innesta nel solco dei provvedimenti di tale Consesso che ormai da anni ribadisce l’interesse pubblico nella tempestiva assegnazione delle concessioni demaniali marittime e valorizza la concorrenza e la trasparenza nelle procedure di affidamento delle concessioni, in linea con i principi comunitari e le recenti evoluzioni normative. Certo che la soluzione della gara-ponte che di fatto viene legittimata dal provvedimento in commento non è certamente la migliore per gli operatori del settore che sono esposti ad ingenti investimenti per l'acquisizione della concessione e poi non avere il tempo per recuperarli. L’ordinanza del Consiglio di Stato consente, quindi, la prosecuzione della gara indetta da Roma Capitale per l’assegnazione delle concessioni balneari, garantendo così la continuità dei servizi turistico-ricreativi sul litorale romano. E costituisce un monito per quelle amministrazioni che pur di favorire lo status quo volessero ricorrere a gare contenenti requisiti non conformi alla normativa. L'indicazione è chiara: avanti tutta con le gare !