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TAR Liguria:il d.l. 131/2024 va disapplicato; la proroga automatica é contraria al diritto comunitario

2025-02-21 19:46

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TAR Liguria:il d.l. 131/2024 va disapplicato; la proroga automatica é contraria al diritto comunitario

Il TAR Liguria disapplica il d.l. 131/2024 ritenendo illegittima la proroga automatica delle concessioni al 30 settembre 2027

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (sentenza 869/2024) ha rigettato il ricorso promosso da un concessionario demaniale marittimo avverso il provvedimento del 30 ottobre 2023 con il quale il Comune di Diano Marina (IM) aveva rideterminato la durata della concessione demaniale marittima della ricorrente, rilasciata nel 2007, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2023, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dei principi sanciti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.


Il ricorrente contestava la scadenza al 31 dicembre 2023, ritenendo applicabile la proroga al 31 dicembre 2024 introdotta dal d.l. 198/2022 e successive modifiche legislative che estendevano la durata delle concessioni fino al 30 settembre 2027.


Il TAR ha stabilito che qualsiasi proroga automatica delle concessioni è in contrasto con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein, con l’art. 49 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e ha confermato l’obbligo di effettuare procedure di evidenza pubblica.


In particolare la Corte ligure si è soffermata sulla illegittimità della proroga automatica delle concessioni, ribadendo la necessità di disapplicare la normativa nazionale che prevede proroghe automatiche delle concessioni, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato (Ad. Plen. nn. 17 e 18/2021 - che hanno dichiarato l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto europeo -; e nn. 2192/2023 e 7992/2023 - che hanno confermato la disapplicazione della L. 118/2022 nella parte in cui prevedeva proroghe generalizzate -) nonché della Corte di Giustizia UE (sentenza 20 aprile 2023, C-348/22 - che ha ribadito la necessità di valutare la scarsità delle risorse naturali per applicare il regime concessorio -).


Ma il TAR ha affrontato anche la questione relativa alla proroga al 30 settembre 2027 introdotta dal d.l. 131/2024: il ricorrente, infatti, aveva sostenuto che per effetto dell’entrata in vigore di tale normativa si dovesse dichiarare l'improcedibilità del ricorso.


Il Collegio, invece, ha ritenuto che le sopravvenienze stricto sensu normative “non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime in quanto contrastanti con l’art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili”, comprendendo tra le “sopravvenienze” anche “la disciplina legislativa che, da ultimo, ha disposto l’ulteriore proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027” la quale “deve essere (anch’essa) disapplicata”, non sussistendo elementi “che consentano di discostarsi dalla univoca e consolidata giurisprudenza sopra richiamata.


Si conferma, quindi, anche in sede giurisdizionale l'interpretazione che questo blog ha sempre indicato e, cioè, che il termine del 30 settembre 2027 entro il quale le procedure di gara devono essere avviate non costituisce una proroga delle concessioni esistenti.


La sentenza, infatti, conferma l’illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime e la necessità di gare pubbliche per il loro rilascio e, in particolare, apre la strada per l'annullamento di tutti quei provvedimenti che le Amministrazioni si sono affrettate ad emanare all'indomani della conversione in legge del d.l. 131/2024, prorogando al 30 settembre 2027 le concessioni esistenti.


Avv. Pietro Maria di Giovanni







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