CONSULENZA BANDI, ASTE E CONCESSIONI BALNEARI

© 2024 Di Giovanni & Partners - Studio Legale  - C.F. / P. IVA 01441550686 - www.avvocatidigiovanni.it

informativa sui Cookie

Avanti tutta ! il TAR Liguria ribadisce la disapplicazione del d.l. 131/2024 e l'inefficacia delle proroghe al

2025-02-21 19:47

Array() no author 84505

concessioni balneari, TAR Liguria, Zoagli, disapplicazione dl 131/2024, proroga concessioni demaniali illegittima,

Avanti tutta ! il TAR Liguria ribadisce la disapplicazione del d.l. 131/2024 e l'inefficacia delle proroghe al 30 settembre 2027

Con la sentenza 183/2025 pubblicata il 19 febbraio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha rigettato il ricorso proposto da alcuni titolari di concessioni demaniali avverso la delibera assunta dal Comune di Zoagli (GE) in data 27.12.2023 che aveva confermato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, disponendo l'adozione di di procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni. I ricorrenti hanno impugnato anche le diffide a cessare l’occupazione dei beni demaniali marittimi.


Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità degli atti adottati e la decisione si fonda sulla necessità di adeguarsi alla normativa europea e nazionale che impone gare pubbliche per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, superando le proroghe automatiche.


La pronuncia assume particolare rilevanza in quanto i ricorrenti avevano contestato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo che le stesse dovevano ritenersi prorogate.


Il TAR ha respinto questa tesi, richiamando:


  • le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, che hanno dichiarato incompatibili con il diritto europeo le proroghe ex lege delle concessioni marittime;
  • la direttiva Bolkestein (2006/123/CE) e l’art. 49 TFUE, che impongono procedure concorrenziali per l’assegnazione delle concessioni;
  • la Corte di Giustizia UE (sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15), che ha ritenuto il rinnovo automatico delle concessioni in contrasto con il diritto unionale.


Pertanto il TAR ha disapplicato la normativa nazionale che disponeva la proroga delle concessioni ed ha disapplicato anche “l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori” richiamando una precedente sua pronuncia (T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869).


La Corte ligure ha precisato che “non vale ai deducenti invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative (CGUE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis; id., sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione”.


E' stato superato, anche l'ulteriore rilievo sollevato dai i ricorrenti per i quali il Comune non poteva avviare le gare in assenza di una disciplina nazionale uniforme; infatti il TAR ha chiarito che:



  • l'art. 1 del d.l. n. 131/2024 ha confermato la necessità di selezioni pubbliche per l’assegnazione delle concessioni;
  •  il divieto di bandire le gare contenuto nell’art. 4-bis della legge n. 118/2022 era privo di effetti giuridici, in quanto in contrasto con il diritto europeo;
  • il Comune di Zoagli ha operato nel rispetto del principio di imparzialità e trasparenza, come richiesto dalla normativa nazionale e sovranazionale.


Infine la delibera impugnata è stata ritenuta valida anche in assenza di un meccanismo di indennizzo per gli investimenti effettuati.


Il TAR, infatti, ha stabilito che:



  • l’art. 4 della legge n. 118/2022 prevede un indennizzo a carico del concessionario subentrante per gli investimenti non ammortizzati;
  • le nuove norme introdotte dal d.l. n. 131/2024 (che riconoscono un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio) non hanno effetto retroattivo e, conseguentemente, avranno efficacia soltanto per le procedure emanate doto l'entrata in vigore della norma;
  • la Corte di Giustizia UE (sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22) ha confermato la legittimità della norma italiana che impone la cessione gratuita dei manufatti inamovibili al termine della concessione.


La sentenza del TAR Liguria consolida l’orientamento giurisprudenziale che considera illegittime le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime e conferma la necessità di procedure di gara aperte.


Permangono, comunque, alcune criticità che riguardano sia la mancanza di una disciplina unitaria (l’assenza di criteri nazionali uniformi per la selezione dei concessionari crea incertezza e disomogeneità tra i vari enti locali) sia la tutela degli investimenti privati (il meccanismo di indennizzo per i concessionari uscenti resta controverso, soprattutto in relazione agli investimenti effettuati di recente ed in mancanza del provvedimento normativo previsto dal d.l. 131/2024)


Avv. Pietro Maria di Giovanni






© 2024 Di Giovanni & Partners - Studio Legale  - C.F. / P. IVA 01441550686 - www.avvocatidigiovanni.it

informativa sui Cookie