Con la sentenza 16 dicembre 2024 n. 6513 il Consiglio di Stato torna ad occuparsi delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime fornendo indicazioni circa le caratteristiche che le procedure devono avere per essere conformi ai principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza declinati dal diritto comunitario. La decisione conferma la necessità di superare modelli procedurali tradizionali, introducendo strumenti che garantiscano una più ampia partecipazione agli operatori economici ed il rispetto del diritto europeo. Sotto la lente dei Giudici di Palazzo Spada era l'utilizzo del modello procedurale tradizionale, basato sull’art. 37 del Codice della Navigazione, per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima. Tale modello, che prevede una pubblicità limitata e locale - sull'Albo Pretorio - tramite il cosiddetto “rende noto”, è stato censurato in quanto non è conforme ai requisiti di trasparenza e imparzialità imposti dal diritto europeo. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che: “le concessioni demaniali, in quanto finalizzate a garantire l’uso esclusivo di un bene pubblico a un privato, devono essere assegnate tramite procedure competitive che assicurino una reale concorrenza tra gli operatori, favorendo la massima partecipazione anche di soggetti transfrontalieri.” Il modello procedurale basato sull’art. 37 del Codice della Navigazione, sebbene preveda una forma di pubblicità, non garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa ed il rispetto dei principi di concorrenza. Osserva il Consiglio di Stato che “la pubblicità limitata al contesto locale non è idonea a garantire il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici, soprattutto in un settore che ha una rilevanza economica sovranazionale.” La sentenza, poi, torna sul tema delle proroghe automatiche delle concessioni e richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-348/22 del 2023) e le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 2021), ribadisce che: “le proroghe automatiche rappresentano una violazione del principio di concorrenza e non sono compatibili con il diritto europeo” e, quindi, devono essere sostituite da procedure competitive aperte a tutti gli operatori. In particolare la sentenza ha sottolineato che: “la pubblicità dei bandi deve essere sufficientemente ampia da consentire la partecipazione di operatori economici anche al di fuori dei confini nazionali.” Pur rigettando il diritto di insistenza del concessionario uscente, la sentenza ha riconosciuto la necessità di tutelare gli investimenti effettuati durante il periodo di validità della concessione, richiamando l’art. 4 del D.L. 118/2022, che prevede l’obbligo di riconoscere un equo indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati. Saranno, quindi, fondamentali i criteri in forza dei quali l'indennizzo sarà commisurato, che devono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2025. Fino a tale data le "bocce" dovrebbero rimanere ferme...